La via “aperta” della giustizia sui diritti

redazione

Marsala

La via “aperta” della giustizia sui diritti

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sabato 07 Luglio 2018 - 07:30

Nuove rilevanti sentenze sono state emesse in questi giorni nel nostro Paese. E’ di ieri un’importante provvedimento della Corte d’Appello di Napoli che ha, almeno per ora, posto fine alle “chiacchiere” interpretative della legge 40/2004 sulla fecondazione assistita. Qualche giorno prima, anche il Tribunale di Pistoia ha riconosciuto che i diritti genitoriali della madre non biologica sorgono per effetto della prestazione del consenso alla procreazione assistita eterologa, quindi il bambino ha, legalmente, due madri. A Napoli un caso simile questa volta riconosciuto in sede di Appello. Anni fa la legge fece discutere – a parte l’intervento duro dei cattolici – perchè si riteneva che la madre non biologica che ha prestato il consenso alla procreazione con atti e fatti espressione di una volontà chiara, non potesse vantare nessun diritto sul bambino. Oggi possiamo dire che la nota “stepchild adoption” ha un senso ed una legittimazione giuridica.

I giudici hanno affermato, nella motivazione della sentenza, che la stepchild è una forma di tutela minima per i figli di coppie omogenitoriali in quanto consente di adottare il figlio della coppia già alla nascita. Ciò vuol dire che le azioni di alcuni sindaci, Appendino in testa, era pienamente fondata e i tanti “no” e le tante critiche si possono considerare riposte. Di più: si potrà creare anche un nuovo atto di nascita specificando l’esistenza di due madri. Cosa accadrà con due padri ancora è tutto da vedere essendo la situazione ben più complessa. A proposito di madri e di padri, se da un lato si riconosce un diritto, dall’altro ne vacilla uno. Il Presidente delegato del Tribunale di Como, in via provvisoria e urgente, ha emanato un’ordinanza con il quale si esonera un marito a corrispondere l’assegno di mantenimento alla moglie – nelle prime fasi di un divorzio giudiziale – che ha intrapreso una nuova relazione sentimentale con un altro partner che però, non vive nel suo stesso tetto.

Il pericolo infatti, è quello che la donna – che nel caso specifico aveva due figli dal marito ed uno col nuovo compagno – abbia preso la decisione di non convivere per non perdere l’assegno di mantenimento. Anche qui la situazione è molto delicata, perchè per il vero tanti sono i casi di “furbetti” (voglio lasciare il termine al maschile generico non a caso) che cercano di non perdere il pagamento; infatti prima della decisione, il coniuge che era tenuto all’assegno doveva provare in giudizio che l’ex avesse una relazione stabile che incidesse sulla sua vita economica. Oggi invece il giudice di Como ha affermato che l’assenza di coabitazione è elemento sì sufficiente ma non essenziale per il mantenimento. Attenzione insomma alle nuove normative in vigore che sembrano indirizzarsi verso una strada più aperta ma bisognosa di controlli decentrati e a vari livelli.

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