Il decreto Salvini, la rivolta dei sindaci e il groviglio giuridico. Tra etica e diritto

redazione

Il decreto Salvini, la rivolta dei sindaci e il groviglio giuridico. Tra etica e diritto

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venerdì 11 Gennaio 2019 - 08:22

Il decreto Salvini, così impropriamente denominato poiché è stato trasformato in legge ordinaria dello Stato, occupa da diversi giorni le cronache di tutti i quotidiani nazionali e ha un posto privilegiato nelle discussioni sui social network.

L’attenzione si incentra, soprattutto, sul diniego per i richiedenti asilo- e quindi non clandestini nemmeno per l’orripilante e inutile legge “Bossi-Fini” – di essere iscritti nelle liste anagrafiche dei comuni e avere così diritto a tutta una serie di diritti consequenziali, primo fra tutti il documento di identità e il certificato di residenza.

Alcuni sindaci italiani, tra cui quello di Palermo e di Napoli, hanno dichiarato di volere sospendere l’applicazione della legge e di investire della questione di costituzionalità un giudice ordinario affinché questi rimetta la questione alla Corte Costituzionale.

Alcuni Presidenti di regione, tra cui quello della Toscana, hanno annunciato altresì di investire, avendone specifico diritto, direttamente la Consulta al fine di dichiarare in tutto, o in parte, incostituzionale la contestata legge.

Altri intellettuali, primo fra tutti il filosofo Massimo Cacciari, pongono anche una questione etica prima ancora che giuridica, sollevando l’inquietante quesito: è lecito disattendere una norma giuridica se confligge con la coscienza diffusa di un popolo e con i valori civili in cui si identifica?

Per fare chiarezza, pur in questa breve disamina, occorre affrontare alcuni punti.

Il nostro ordinamento giuridico statale, che ormai è connesso intimamente a quello europeo, anche nel sistema delle fonti del diritto, non è soltanto formale, ma è anche sostanziale in conformità ai principi e ai valori espressi dalla Costituzione italiana.

Tale assunto significa che il legislatore quando emana una legge dello stato deve assicurarsi che i suoi precetti non si pongano in contrasto con i valori costituzionali, primo fra tutti quello dell’uguaglianza anche nei confronti dello straniero.

Il sistema giuridico vigente prevede dei meccanismi per sollevare la questione della costituzionalita’ della legge in alcuni casi, come per le Regioni, investendo direttamente la Consulta, in altri casi, come dei cittadini o dei sindaci, adendo il giudice, anche con un’azione cosiddetta di accertamento, al fine di trasmettere l’analisi della legge alla Corte Costituzionale.

Sul piano del diritto positivo, pertanto, una norma legislativa approvata da Parlamento e promulgata dal Presidente della Repubblica, non può essere disapplicata fino alla pronuncia di incostituzionalità della Consulta.

La questione però ha anche un’altra complicazione sul piano del diritto positivo. Come ha ben messo in luce il giurista Sabino Cassese, la legge Salvini è in contrasto con una precedente norma del 1998 che, sul piano dei diritti anagrafici degli stranieri, dice l’opposto di quanto prescrive il cosiddetto “decreto sicurezza” e che non è stata abolita da quest’ultimo.

Vi è, pertanto, un contrasto insanabile tra due leggi astrattamente vigenti.

E’ quindi davvero illecito il comportamento dei sindaci che intendono sospendere l’applicazione della norma da ultimo emanata?

Vi è, infatti, un’evidente antinomia tra le due leggi con complicate ricerche di soluzioni per verificare se la più recente abbia implicitamente abrogato la precedente, atteso anche che il criterio cronologico non è l’unico a dovere essere osservato poiché vige anche quello della specialità.

Ho dei fondati dubbi che i funzionari pubblici, o i sindaci, possano essere condannati da un giudice penale per avere abusato del loro ufficio disapplicando il “decreto sicurezza” in attesa della pronuncia della Consulta, e ciò perché tale norma penale prevede che il reo debba avere agito con dolo e cioè con la coscienza e volontà di violare la norma penale.

Tutto ciò premesso, è chiaro che ogni legge debba essere pienamente conforme ai valori fondanti della nostra Costituzione repubblicana, quindi la sua formale entrata in vigore non esime dalla verifica sostanziale rispetto a tali valori in un quadro formale – sostanziale prima delineato.

A tutto questo si aggiunge il disperato grido di dolore del filosofo Cacciari diretto alla ministra Bongiorno- tutta abbarbicata al dato formale della legge- nel corso di una recente trasmissione televisiva: vergognatevi, vergogniamoci, di una condotta che tradisce i valori supremi della civiltà europea. Non bisogna cedere alla legge di Creonte, ha ammonito il filosofo veneziano, ma osservare la legge dell’umanità che ci obbliga a trattare lo straniero, e il diverso, su un piano di parità con il cittadino italiano. L’etica deve prevalere sulla legge che, per dirsi autenticamente condivisa da una comunità, non può tradire i principi su cui si fonda.

Parafrasando Montale, mi sento di aggiungere che solo questo possiamo dire in un ‘epoca triste come la nostra dove il futuro indossa la truce maschera della minaccia invece che l’aspetto rassicurante della promessa: ciò che non siamo, ciò che non vogliamo, cioè nuovi barbari.

Fabio D’Anna

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